Seveso, Butti: "Abbiamo ridotto la pressione fiscale"
"Abbiamo ridotto la pressione fiscale a carico dei contribuenti". Lo afferma con soddisfazione il sindaco
Paolo Butti dopo il voto del Consiglio comunale del 19 maggio con cui sono state approvate le aliquote dei tributi comunali per il 2014 ed è stato approvato il regolamento della nuova imposta comunale Iuc. Lo stesso sindaco ha diffuso alla stampa un comunicato. Com'è nostro costume, lo pubblichiamo a beneficio dei lettori.
Questa Amministrazione, consapevole della s...
"Abbiamo ridotto la pressione fiscale a carico dei contribuenti". Lo afferma con soddisfazione il sindaco
Paolo Butti dopo il voto del Consiglio comunale del 19 maggio con cui sono state approvate le aliquote dei tributi comunali per il 2014 ed è stato approvato il regolamento della nuova imposta comunale Iuc. Lo stesso sindaco ha diffuso alla stampa un comunicato. Com'è nostro costume, lo pubblichiamo a beneficio dei lettori.
Questa Amministrazione, consapevole della situazione di contingenza economica che tutti i cittadini stanno vivendo e in particolare alcune fasce più deboli della società e alcune categorie di lavoratori, ha ridotto la pressione fiscale a carico dei contribuenti, agendo su due diversi fronti, da una parte innalzando la soglie di esenzione dell’imponibile ai fini IRPEF fino a € 12.000,00 e dall’altro diminuendo l’aliquota ai fini IMU sugli immobili destinati alle attività produttive adottando un’aliquota del 9,6 per mille.
Inoltre per quanto riguarda la TARI - la tassa sui rifiuti - sono rimaste invariate le tariffe rispetto all’anno 2013 e sono state concesse agevolazione per un totale di € 70.000,00.
Un cenno a parte merita la TASI il nuovo tributo, che vede la sua prima applicazione proprio quest’anno. Al fine di garantire equità nell’applicazione dello stesso, sono state previste delle detrazione pari allo 0.8 per mille della aliquota determinata e precisamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cui rendita catastale è inferiore o pari a € 400,00, la detrazione deliberata è pari a € 100,00; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cui rendita catastale è superiore a € 400,00, la detrazione deliberata è pari a € 60,00. Questa scelta consente di non innalzare la pressione tributaria sulla prima casa , che rimane ai livelli dell’anno 2013 .
Al fine di dare una sintesi esaustiva del quadro tributario deliberato lunedì scorso si elencano di seguito tutte le aliquote e le detrazioni relative ad ogni singolo tributo.
⢠Per l’I.M.U. sono state deliberate le seguenti aliquote:
- 9,60 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie C1, C3, C4 e D (con esclusione della categoria D5);
- l’aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con la seguente detrazione: € 200,00;
- 10,60 per mille per gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili.
⢠Per la TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, sono state deliberate le seguenti aliquote:
- 3,3 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale con le seguenti detrazioni:
1. Euro 100,00 per gli immobili con rendita inferiore o pari a 400,00 Euro;
2. Euro 60,00 per gli immobili con rendita superiore a 400,00 Euro.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;
La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille.
- 1 per mille per i fabbricati cat. D/10
- “0” per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, e che l’occupante versa la Tasi nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;
⢠Per la TARI, la nuova Tassa sui rifiuti, che sostituisce la TARES, sono state deliberate le tariffe, che sostanzialmente non si discostano da quelle approvate lo scorso anno con la TARES.
Le scadenze dei tributi comunali sono:
⢠Per l’IMU e la TASI prima rata entro il 16 giugno 2014 pari alla metà dell’importo e seconda e ultima rata a saldo entro il 16 dicembre 2014. I due tributi devono essere autoliquidati dal contribuente, che potrà utilizzare apposito programma che verrà messo a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale, oppure rivolgersi ai centri di assistenza fiscale.
⢠Per la TARI verranno recapitati ai contribuenti da parte del Comune i bollettini di pagamento che avranno le seguenti scadenze: prima rata entro il 31 luglio 2014, seconda rata entro il 30 settembre 2014 e terza rata entro il 30 novembre 2014.
Paolo Butti dopo il voto del Consiglio comunale del 19 maggio con cui sono state approvate le aliquote dei tributi comunali per il 2014 ed è stato approvato il regolamento della nuova imposta comunale Iuc. Lo stesso sindaco ha diffuso alla stampa un comunicato. Com'è nostro costume, lo pubblichiamo a beneficio dei lettori.
Questa Amministrazione, consapevole della situazione di contingenza economica che tutti i cittadini stanno vivendo e in particolare alcune fasce più deboli della società e alcune categorie di lavoratori, ha ridotto la pressione fiscale a carico dei contribuenti, agendo su due diversi fronti, da una parte innalzando la soglie di esenzione dell’imponibile ai fini IRPEF fino a € 12.000,00 e dall’altro diminuendo l’aliquota ai fini IMU sugli immobili destinati alle attività produttive adottando un’aliquota del 9,6 per mille.
Inoltre per quanto riguarda la TARI - la tassa sui rifiuti - sono rimaste invariate le tariffe rispetto all’anno 2013 e sono state concesse agevolazione per un totale di € 70.000,00.
Un cenno a parte merita la TASI il nuovo tributo, che vede la sua prima applicazione proprio quest’anno. Al fine di garantire equità nell’applicazione dello stesso, sono state previste delle detrazione pari allo 0.8 per mille della aliquota determinata e precisamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cui rendita catastale è inferiore o pari a € 400,00, la detrazione deliberata è pari a € 100,00; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la cui rendita catastale è superiore a € 400,00, la detrazione deliberata è pari a € 60,00. Questa scelta consente di non innalzare la pressione tributaria sulla prima casa , che rimane ai livelli dell’anno 2013 .
Al fine di dare una sintesi esaustiva del quadro tributario deliberato lunedì scorso si elencano di seguito tutte le aliquote e le detrazioni relative ad ogni singolo tributo.
⢠Per l’I.M.U. sono state deliberate le seguenti aliquote:
- 9,60 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie C1, C3, C4 e D (con esclusione della categoria D5);
- l’aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con la seguente detrazione: € 200,00;
- 10,60 per mille per gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili.
⢠Per la TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, sono state deliberate le seguenti aliquote:
- 3,3 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale con le seguenti detrazioni:
1. Euro 100,00 per gli immobili con rendita inferiore o pari a 400,00 Euro;
2. Euro 60,00 per gli immobili con rendita superiore a 400,00 Euro.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
- l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;
La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille.
- 1 per mille per i fabbricati cat. D/10
- “0” per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, e che l’occupante versa la Tasi nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;
⢠Per la TARI, la nuova Tassa sui rifiuti, che sostituisce la TARES, sono state deliberate le tariffe, che sostanzialmente non si discostano da quelle approvate lo scorso anno con la TARES.
Le scadenze dei tributi comunali sono:
⢠Per l’IMU e la TASI prima rata entro il 16 giugno 2014 pari alla metà dell’importo e seconda e ultima rata a saldo entro il 16 dicembre 2014. I due tributi devono essere autoliquidati dal contribuente, che potrà utilizzare apposito programma che verrà messo a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale, oppure rivolgersi ai centri di assistenza fiscale.
⢠Per la TARI verranno recapitati ai contribuenti da parte del Comune i bollettini di pagamento che avranno le seguenti scadenze: prima rata entro il 31 luglio 2014, seconda rata entro il 30 settembre 2014 e terza rata entro il 30 novembre 2014.
Me x :
Imu, tasi, tari 16/5 31/7 30/9... Signor sindaco qui non c'è un mese che non si chieda uno sforzo al contribuente medio! Le famiglie, quelle classiche marito moglie e due bambini che guadagnano 2500 euro netti al mese come nucleo non c'è la fanno... Un bagno di sangue | lunedì 04 maggio 2015 12:00 Rispondi